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LA CORTE DEI CONTI INTERVIENE SULL’OBBLIGO ASSICURATIVO DEI TECNICI INTERNI E SUL DELICATO EQUILIBRIO CON LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L’obbligo di assicurazione per i dipendenti pubblici impegnati nello svolgimento di funzioni tecniche costituisce uno dei nodi più complessi del nuovo sistema dei contratti pubblici, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.

La questione non attiene tanto all’an dell’obbligo, ormai chiaramente ricavabile dal Codice e dai relativi allegati, quanto piuttosto alla sua estensione oggettiva e al rapporto con il divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile per danni arrecati all’erario, sancito dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.

Tale divieto ha tradizionalmente rappresentato un caposaldo nell’elaborazione della giurisprudenza contabile, in quanto espressione dei principi di responsabilità personale del dipendente pubblico e di buon andamento dell’amministrazione. Ne discende l’impossibilità per le amministrazioni di stipulare polizze finalizzate a sollevare amministratori o dipendenti dalle conseguenze patrimoniali di danni causati all’ente, con la conseguente nullità dei contratti assicurativi stipulati in violazione della norma e l’eventuale insorgenza di responsabilità erariali.

Su questo quadro normativo si innesta la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha inteso valorizzare in modo esplicito le competenze tecniche interne alle amministrazioni. In tale prospettiva, il legislatore ha previsto, per specifiche attività – in particolare quelle di progettazione e verifica – un obbligo di copertura assicurativa a carico della stazione appaltante, riferito alle funzioni tecniche incentivate individuate nell’allegato I.10.

Si pone dunque un problema interpretativo di rilievo: l’obbligo assicurativo introdotto dal Codice deve essere inteso come limitato alla copertura della responsabilità civile verso terzi, in coerenza con il divieto del 2007, oppure configura una disciplina speciale sopravvenuta, idonea a consentire, entro ambiti circoscritti, anche la copertura dei danni arrecati all’amministrazione dall’attività professionale del dipendente?

Su tale questione è intervenuta la Corte dei conti – Sezione delle autonomie, con la deliberazione 17 ottobre 2025, n. 19, chiamata a dirimere un contrasto interpretativo ormai consolidato e a fornire un indirizzo uniforme sull’applicazione della disciplina assicurativa nel contesto del nuovo Codice.

La questione scrutinata

La pronuncia trae origine da una richiesta di parere formulata da un ente locale in relazione alla possibilità di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alle attività di progettazione e verifica svolte dai propri dipendenti. Il quesito non investiva, in via generale, l’ammissibilità di polizze assicurative in favore del personale tecnico, profilo già oggetto di precedenti pronunciamenti, ma si concentrava sulla compatibilità tra l’obbligo assicurativo previsto dal Codice e il divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile.

In particolare, l’amministrazione domandava se l’obbligo di copertura dovesse essere interpretato in senso restrittivo, come riferito esclusivamente alla responsabilità civile verso terzi, ovvero in senso più ampio, come deroga al divieto di cui alla legge n. 244/2007, tale da consentire anche la copertura dei danni subiti dall’ente.

La questione assumeva un rilievo specifico con riferimento ai progettisti e ai verificatori interni, figure per le quali il Codice dei contratti prevede espressamente l’obbligo di copertura assicurativa, ponendo i relativi oneri a carico delle somme inserite nel quadro economico dell’intervento.

L’intervento della Sezione delle autonomie si è reso necessario a fronte della presenza di orientamenti difformi tra le Sezioni regionali di controllo: da un lato, chi riteneva che l’obbligo assicurativo non potesse incidere sul divieto generale di copertura del danno erariale; dall’altro, chi valorizzava la specialità della disciplina codicistica, ravvisando una deroga limitata e funzionale per le attività tecniche incentivate.

Le conclusioni

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la Sezione delle autonomie ha ribadito che il divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile costituisce tuttora un principio generale dell’ordinamento. Tuttavia, ha evidenziato come il Codice dei contratti pubblici del 2023 abbia introdotto una disciplina speciale, riferita a categorie ben individuate di dipendenti e a specifiche attività professionali.

La copertura assicurativa riguarda infatti prestazioni:

– caratterizzate da elevata qualificazione professionale;

– ulteriori rispetto alle ordinarie mansioni d’ufficio;

– alternative all’affidamento delle stesse attività a professionisti esterni.

In tale contesto, l’obbligo assicurativo può essere qualificato come norma speciale sopravvenuta, capace di convivere con il divieto del 2007 senza svuotarlo di contenuto. La legittimità della polizza è subordinata alla sussistenza di un interesse proprio e diretto dell’amministrazione, che, nel caso di progettisti e verificatori interni, si rinviene nella necessità di contenere i costi, di rendere effettivamente praticabile il ricorso alle competenze interne e di tutelare l’ente rispetto ai riflessi economici dei danni professionali.

La copertura assicurativa opera indipendentemente dal grado di colpa, con esclusione delle condotte dolose, e riguarda esclusivamente i danni direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività professionali di cui all’allegato I.10. Restano invece escluse tutte le ipotesi di responsabilità amministrativa estranee a tali funzioni, che continuano a essere assoggettate al divieto di cui all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.

Con la deliberazione n. 19/2025, la Sezione delle autonomie ha quindi affermato il principio secondo cui l’obbligo di copertura assicurativa previsto dal Codice dei contratti pubblici costituisce una disciplina speciale sopravvenuta rispetto al divieto generale del 2007, fornendo indicazioni operative chiare e restituendo coerenza sistematica al disegno del legislatore, senza sacrificare il principio di responsabilità personale del dipendente pubblico.

 

Si allega: Corte dei Conti, sez. autonom., deliberazione n. 19 del 17 ottobre 2025.

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Posto che l’art. 45 comma 7, lett. c), del Codice prevede che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 (cioè, una parte del 20%) debba essere utilizzata, “in ogni caso”, “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”, cosa accade quando la quota in questione non risulta sufficiente a coprire interamente il costo del premio assicurativo?

La Corte dei conti della Toscana (cfr. deliberazione n. 76/2025/PAR) ha recentemente chiarito che in questi casi, trattandosi di un obbligo normativamente imposto, gli enti dovranno comunque provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell’ambito del quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) n. 10 dell’allegato I.7 del Codice (in tal senso cfr. anche parere MIT n. 2163/2023).